Descrizione
Visto l’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sostituito dall'art. 3 della legge della legge 5 maggio 1952, si RENDE NOTO che, da oggi a tutto il mese di luglio, sarà proceduto alla formazione degli elenchi per l’aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello.
I Giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Per i Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), è richiesto il possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi definitivi dei Giudici popolari - ma che siano in possesso dei requisiti sopra specificati - sono invitati a chiedere all’Ufficio comunale l’iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi, entro il 31 luglio p.v. compilando l'allegato modulo di domanda.