Domanda di accesso al reddito di inclusione (REI)

Reddito di Inclusione (REI) – Modalità di trasmissione delle richieste di accesso  

Dal 1° dicembre 2017 i cittadini possono presentare, presso il proprio Comune di appartenenza, la domanda di accesso al Reddito di Inclusione (REI), la misura nazionale di contrasto alla povertà, che sarà erogato partire dal 1° gennaio 2018 come previsto dal DLgs n. 147 del 2017.
Al riguardo, l’INPS ha emanato la
 Circolare n. 172 del 22 novembre 2017, con cui fornisce agli operatori comunali le prime istruzioni operative. Sono allegati alla Circolare anche il modulo per la domanda di REI e il modulo cosiddetto REI-com, da compilarsi nel caso di variazioni della situazione lavorativa e reddituale dei componenti il nucleo benefic iario intervenute durante l’erogazione del beneficio.
Lo stesso istituto, con il 
messaggio INPS 4636, pubblicato il 21 novembre 2017, fornisce anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica all’Istituto delle domande da parte degli enti preposti.
Inoltre, con il 
messaggio n. 4811 del 30 novembre 2017, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la presentazione e l’istruttoria delle domande di accesso alla misura, e in particolare quelle relative all’ottenimento del PIN per l’accesso ai servizi dell’Istituto e alle conseguenti modalità di trasmissione delle domande.
Ciò premesso, facendo seguito a quanto già comunicato in data 29 novembre 2017 alle ANCI regionali e alla Commissione Welfare ANCI relativamente alla implementazione sulla piattaforma SGAte delle funzionalità per la gestione delle richieste di accesso al REI prevista  all’art. 9 comma 2 del DLgs n. 147 del 2017, si informa che l’Associazione non realizzerà tale modulo sul portale SGAte a causa della difficoltà a garantire un efficace coordinamento operativo interistituzionale per lo scambio dei necessari flussi informativi oltre alle criticità derivanti dalla mancata copertura dei costi necessari all’implementazione di tale modulo aggiuntivo.
Pertanto tutte le domande di accesso alla misura 
dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite il portale messo a disposizione da INPS, in qualità di soggetto attuatore che autorizza e dispone il versamento del beneficio. L’invio dovrà avvenire entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta del ReI e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione. In caso di esito positivo delle verifiche di competenza dei comuni e degli ambiti territoriali, comunicate all’INPS, nonché delle verifiche effettuate dall’INPS, il ReI è riconosciuto dall’Istituto, che dispone il versamento del beneficio (art. 9).
Rimane invariata l’operatività del portale SGAte relativamente alla gestione delle agevolazioni relative al bonus elettrico e gas. Distinti saluti Area Welfare e Immigrazione ANCI.